A seguito dell’approvazione il 28 dicembre scorso della Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015), i criteri per la concessione della riduzione IMU per uso gratuito viene regolamentata a livello nazionale.
Dal 2016, quindi, l’agevolazione IMU sugli immobili concessi in comodato gratuito, segue nuove regole.
Accanto all’aliquota ridotta prevista dalla delibera comunale n. 32 dd. 29/07/2014 per determinati casi di uso gratuito (parente entro il secondo grado anche non in linea retta, ecc.) dal 01/01/2016 è stata introdotta dalla Legge di Stabilità 2016 (Comma 10 L. 208/2015) un’ulteriore riduzione che dà diritto all’abbattimento del 50% della base imponibile, però con criteri più restrittivi rispetto alla delibera comunale (parente entro il primo grado solo in linea retta, ecc.).
Forniamo di seguito un vademecum sulle condizioni necessarie per poter richiedere l’applicazione di tale riduzione:
– L’immobile concesso in comodato non deve rientrare nelle categorie A1-A8-A9;
– Il proprietario deve essere residente nel Comune di Trieste;
– L’immobile deve essere concesso in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (propri genitori o propri figli);
– Il contratto di comodato deve essere registrato presso l’Agenzia delle Entrate;
– Il proprietario deve possedere il solo immobile concesso in comodato in tutta Italia o il proprietario possiede, oltre all’abitazione concessa in comodato, un’altra abitazione nel comune di Trieste (non cat. A1-A8-A9) adibito a propria abitazione principale.
Per maggior chiarezza, proponiamo di seguito il testo dell’art. 10 della Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208).
All’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole da: «nonché l’unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
b) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
«0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell’applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il
possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all’articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
c) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
d) il comma 8-bis è abrogato;
e) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».