Quali verifiche effettuare su un canale da fumo a servizio di un apparecchio a gas a camera aperta (caldaia tipo B) per stabilirne l’idoneità?
Ai sensi della norma UNI 10738:2012 paragrafo 7.4.1 per gli apparecchi di tipo “B” a tiraggio naturale i canali da fumo devono:
- a) essere installati a vista e/o ispezionabili;
- b) essere ben fissati per impedire lo scollegamento accidentale sia dell’apparecchio sia dell’imbocco al camino/canna fumaria collettiva/terminale di tiraggio;
- c) avviare in maniera adeguata il flusso ascendente dei prodotti della combustione verso il camino/canna fumaria collettiva/terminale di tiraggio;
I tratti sub – orizzontali non devono presentare contropendenze;
- d) avere per tutta la lunghezza una sezione maggiore uguale a quella della sezione di attacco sull’apparecchio; eventuali raccordi tronco – conici possono essere previsti sul punto di imbocco al camino, canna fumaria collettiva;
- e) essere privi di serrande o altri elementi di regolazione/chiusura;
- f) ricevere i prodotti della combustione di un solo apparecchio; è consentito il collegamento di due apparecchi ad un CAMINO SINGOLO, ad uso esclusivo, mediante un collettore o mediante collegamento diretto al camino alle condizioni di seguito riportate:
f1 – gli apparecchi devono essere similari per tipo, portata termica e combustibile di alimentazione
f2 – gli apparecchi devono essere installati nello stesso locale.
Per gli effetti della norma UNI 10738:2012 (punti 7.4.1.1 e 7.4.1.2):
– si considera anomalia che determina una idoneità al funzionamento temporaneo (l’impianto può cioè continuare a funzionare con obbligo di adeguamento dell’impianto entro un termine fissato) il mancato rispetto delle condizioni a), b), c), d), f).
– si considera anomalia grave tale da determinare la NON idoneità al funzionamento dell’impianto (l’impianto deve essere spento perchè pericoloso) il mancato rispetto del punto e) (sono presenti serrande e/o elementi di chiusura nel sistema di evacuazione fumi).
Come possono essere verificati i requisiti di sicurezza di un impianto domestico a gas realizzato prima dell’entrata in vigore della L. 46/1990, privo di successive dichiarazioni di conformità ?
La Legge 46/1990 all’art. 7 comma 3 prevedeva che “ ..tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data a quanto previsto dal presente articolo.”
Con successivi aggiornamenti il Legislatore, da ultimo, aveva differito questo obbligo al 31/12/1998 (art. 31 comma 1 della Legge 7/8/1997 n. 266).
In particolare il D.P.R. 218 del 13/5/1998 “Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentati a gas combustibile per uso domestico” stabilì (art. 2) i criteri tecnici di adeguamento e i requisiti di sicurezza da garantire agli impianti, confermando il termine del 31/12/1998. Tra i requisiti di sicurezza dovevano essere garantite:
- a) l’idoneità della ventilazione, adeguata alla potenza termica degli apparecchi installati in relazione alla tipologia degli apparecchi stessi
- b) l’idoneità della aerazione, negli ambienti dove sono installati gli apparecchi che necessitano del sistema di aerazione.
- c) l’efficienza del sistema di smaltimento e delle aperture di scarico dei prodotti della combustione.
- d) la tenuta degli impianti interni di adduzione del gas
- e) la funzionalità e l’esistenza dei dispositivi di controllo della fiamma ove previsti.
All’art. 3 comma 3 della D.P.R. 218/1998 si stabiliva che “le modalità per effettuare i controlli e le verifiche atte all’accertamento dei requisiti di sicurezza sono indicate nelle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza, pubblicate dall’Ente nazionale di Unificazione – UNI ai sensi del comma 1 dell’articolo 7 della Legge 5 marzo 1990 n. 46 ed approvate dal Ministero dell’industria , del commercio e dell’artigianato in conformità dell’articolo 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1083″
La norma UNI 10738 (ultima versione 2012, approvata ai sensi dell’art. 3 della L. 1083/1971 con il D.M. 30/09/2015) “Impianti alimentati a gas, per uso domestico, in esercizio – Linee guida per la verifica dell’idoneita’ al funzionamento in sicurezza” permette all’installatore – utilizzando l’appendice A (Rapporto Tecnico di Verifica R.T.V.) – di poter formulare un giudizio (motivato e supportato da adeguate verifiche, anche strumentali) sull’idoneità al funzionamento o la non idoneità al funzionamento in sicurezza di un impianto alimentato a gas per uso domestico con potenza inferiore a 35 kW.
Tutto ciò premesso si ritiene che gli impianti domestici a gas realizzati ante L. 46/1990, come previsto dall’art. 7 comma 3 della Legge medesima, dovevano essere già adeguati ai requisiti di sicurezza descritti dal DPR 218/1998.
Si ritiene che il Rapporto Tecnico di Verifica (R.T.V.) di cui alla norma UNI 10738 – appendice A sia il documento tecnico che attesta l’idoneità al funzionamento in sicurezza di tali impianti in assenza di successive dichiarazioni di conformità a seguito di interventi di modifica o manutenzione straordinaria.
In quali casi e a partire da quale data gli impianti termoautonomi devono essere dotati di cronotermostato ambiente per la regolazione della temperatura ?
Quali sono le prescrizioni relative al sistema di termoregolazione di questa tipologia di impianti ?
Per impianti installati antecedentemente al 29/10/1993 deve essere presente e funzionante almeno un termostato ambiente (art. 7 comma 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i).
Per gli impianti nuovi o ristrutturati dal 29/10/1993 al 8/10/2005 deve essere presente e funzionante almeno un cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura nell’arco
delle 24 ore (art. 7 comma 1 del D.P.R. 412/1993 e s.m.i).
Per gli impianti di nuova installazione, ristrutturati o la semplice sostituzione del generatore, in data successiva al 8/10/2005 deve essere presente e funzionante almeno un cronotermostato programmabile su due livelli di temperatura nell’arco delle 24 ore (art. 11 del D.Lgs. 192/2005 e s.m.i confermate successivamente dal D.P.R. 59/2009 e dal D.M. 26/06/2015).
Per impianti di nuova installazione, ristrutturati o semplice sostituzione del generatore dopo l’ 8/10/2005, inoltre, salvo casi in cui sia presente una relazione/progetto/dichiarazione che evidenzi i motivi della non applicabilità, siano presenti dispositivi di regolazione della temperatura ambiente per singolo locale (valvole termostatiche).
Nel caso di monolocali e bilocali è ammissibile l’assenza dei dispositivi di regolazione per singolo ambiente.
Si ritiene che negli impianti più obsoleti per i quali non siano stati eseguiti interventi di ristrutturazione sia necessario indicare, tra i consigli per il miglioramento dell’efficienza energetica dell’impianto, almeno la sostituzione del semplice termostato ON-OFF con un cronotermostato regolabile, a orario, su almeno due livelli di temperatura. Ciò al fine di permettere altresì la conduzione dell’impianto secondo quanto previsto dall’ art. 4 del D.P.R. 74/2013.