In base al decreto legge 24 gennaio 2015, n. 4 a partire dall’anno d’imposta 2014 sono esenti dal pagamento dell’Imposta Municipale Propria (IMU) i terreni agricoli nonchè quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, previsti dall’art. 1 del d.lgs. 99/2004, iscritti alla previdenza agricola, insistenti nei Comuni classificati dall’Istat (Legge 991/1952) parzialmente montani, tra i quali il Comune di Trieste.
Per tutti gli altri terreni agricoli e non coltivati si dovrà pagare l’imposta relativa all’anno 2014 entro il 10 febbraio.
Le modalità di calcolo e di versamento del’Imposta Municipale Propria (IMU) sono le seguenti:
– La base imponibile dell’imposta è rappresentata dal valore degli immobili.
Per i terreni agricoli e quelli non coltivati, che non rientrano nella fattispecie di aree edificabili, il valore si ottiene applicando all’ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento ai sensi dell’articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
– l’aliquota è del 7,6 per mille.
– il versamento va effettuato con Mod. F-24 utilizzando il codice tributo 3914.
Si segnala che è necessario provvedere a effettuare presso gli sportelli Esatto la dichiarazione dei terreni agricoli e non coltivati posseduti, se in precedenza questa non era mai stata presentata. Ai fini di accelerare la dichiarazione, si suggerisce di portare con sé una copia della visura catastale del terreno.