Sono esclusi dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i soggetti iscritti all’anagrafe della popolazione residente;
- gli iscritti all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) del Comune di Trieste a norma dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 23 ottobre 2017, n. 0244/Pres.
Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:
- i minori fino al compimento del diciottesimo anno di età;
- i volontari della protezione civile e della croce rossa in occasione di eventi calamitosi;
- i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
- i genitori, o accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di due accompagnatori per minore degente;
- le persone con disabilità pari o superiore al 80% la cui condizione di disabilità sia certificata ai sensi della vigente normativa italiana o di analoghe disposizioni dei paesi di provenienza per i cittadini stranieri;
- gli autisti di pullman e gli accompagnatori turistici che prestano attività di assistenza a gruppi organizzati e che alloggiano gratuitamente (complimentary room);
- il personale appartenente alle Forze Armate e alle Forze dell’Ordine impegnato in operazioni di servizio nel territorio dei Comuni appartenenti all’UTI giuliana;
- gli operatori turistici che alloggiano gratuitamente (complimentary room).
Nei casi di esenzione sopraindicati il gestore è tenuto a far sottoscrivere al soggetto passivo l’apposito modello di Autocertificazione per esenzione oppure le attestazioni previste dall’art. 4 del Regolamento.