No, l’abitazione principale è esente ai fini ILIA.
L’esenzione non si applica per le abitazioni principali cd. “di lusso”, cioè appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), che sono assoggettate all’ILIA con applicazione della specifica aliquota.
L’abitazione principale è l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. Al fine dell’esenzione ILIA è necessaria la presenza di entrambi gli elementi per tutta la durata del periodo.
Non può quindi essere riconosciuta l’esenzione nel caso in cui un soggetto non dimori abitualmente ma abbia la residenza anagrafica e/o vi dimori abitualmente ma non vi abbia la residenza anagrafica.